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Proposta di modifica n. 1.955 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
  171-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

  Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «133,340 milioni»;
   b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «139,610 milioni»;
   c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «130,610 milioni».