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Proposta di modifica n. 1.11 al ddl S.662 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Assorbito

testo emendamento del 30/05/13

ASSORBITO

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 3, dopo le parole: «non assegnate con il primo decreto.» è aggiunto il seguente periodo: «Gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.»;

            b) al comma 13, dopo le parole: «in deroga agli articoli 42,» e prima delle parole «203 e 204» è inserita la seguente «202,».