Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 4.140 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 21/10/13

  Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2014 il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi della Commissione di cui al decreto interministeriale del 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 e quelle in materia di corso concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 70.
  3-ter. Con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi compresi possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 1 e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica garantisce, mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione.
  3-quater. Per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ogni singolo candidato in misura non superiore ai 10 euro.
  3-quinquies. Per gli anni 2014-2016 le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 si svolgono nei limiti della percentuale di turn over non riservata alle assunzioni secondo la normativa vigente.