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Proposta di modifica n. 1.1965 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 499-decies, aggiungere il seguente:
  499-undecies. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.».