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Proposta di modifica n. 1.1973 al ddl C.3444 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 18/12/15

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente può essere concessa, a titolo oneroso, su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.