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Proposta di modifica n. 1.105 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/12/15

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Sopprimere il comma 68.

        Conseguentemente:

        al comma 69 sostituire le parole: «di cui ai commi da 65 a 68»con le seguenti: «di cui ai commi da 65 a 67»;

        dopo il comma 540 aggiungere il seguente:

        «540-bis. 1. Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge Il agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».

        sostituire il comma 541 con il seguente:

        «541. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1º aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile»;

        sopprimere i commi 542, 543 e 544;

        dopo il comma 992, aggiungere il seguente:

        «992-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento»sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

        b)all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento»sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

        c)all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento»sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».