presentato il 22/12/2015 in Assemblea del Senato da Silvana COMAROLI (Lega) e altri 11 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 22/12/15
Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:
«69-bis. L'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:
«Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».