Proposta di modifica n. 1.115 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/12/15

sharingList();

Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

            «69-bis. Dopo l'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è inserito il seguente:

        «Art. 117-ter. ( Disposizioni in materia di operazioni home banking) 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematica di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

        2. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

        3. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti peri quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.»