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Proposta di modifica n. 4.48 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 21/10/13

  Al comma 9 – bis, capoverso 24-quater, aggiungere in fine le seguenti parole: Per le medesime finalità non si applica il limite assunzionale del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008 e il disposto di cui all'articolo 1, comma 562, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.