Proposta di modifica n. 1.130 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:

        «83-bis. A decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018 ai datori di lavoro che hanno la propria sede produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento, ai fini IRES, per le nuove assunzioni oppure per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1º gennaio 2016 e per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 20142020 a condizione che alla fine dell'anno 2016 aumentino la base occupazionale che deve essere mantenuto per almeno 5 anni al netto dei pensionamenti.

        83-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016».