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Proposta di modifica n. 1.145 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 88-bis, aggiungere il seguente:

        «88-ter. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività. produttive, i corrispettivi quelle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 369.