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Proposta di modifica n. 1.403 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 274, aggiungere il seguente:

        «274-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.»

        Conseguentemente:

        sopprimere la allegata tabella A;

        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;

        aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui al comma 587, Elenco n. 2;

        al comma 243 sostituire le parole: «10%» con: «30%»;

        sopprimere il comma 638;

        dopo il comma 919, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

        nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territori n sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura ufficio territoriale del Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e tuso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».