Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 1.1 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

sharingList();

Al comma 1, allegato n. 1, sostituire la parola: «278.400» con la seguente: «275.000» e sostituire la parola: «35.400» con la seguente: «32.000».

        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

        3.1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            «1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:

            a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;

            b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;

            c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;

            d) concessione di coltivazione: 7.000 euro per chilometro quadrato;

            e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato»

        3.2 Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

        3.3 A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

        3.4 All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;

            b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;

            c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;

            d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie;

            e) a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

        3.5 In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;

            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;

            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;