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Proposta di modifica n. 1.12 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.

        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina;

        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma''».

        Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».