presentato il 22/12/2015 in V Bilancio del Senato da Giovanni PICCOLI (FI-PdL) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 22/12/15
Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:
«50-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e (ii) sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile. A fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile di sua proprietà senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.
50-ter. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile.
50-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».