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Proposta di modifica n. 1.96 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 60, aggiungere il seguente:

        «60-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «della conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'instaurazione» e il terzo periodo e sostituito dai seguenti: «L'instaurazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è atte stata con dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 45 dal professionista abilitato costituito in giudizio e contenente le generalità delle parti, i riferimenti catastali dell'immobile, i dati di registrazione del contratto e il numero di ruolo del procedimento giudiziario. Le imposte sui canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono comunque dovute al momento della percezione».

        Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».