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Proposta di modifica n. 1.100 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:

        «64-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento».

        Conseguentemente, al comma 994 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.