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Proposta di modifica n. 1.102 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:

        «66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: ''Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni''».

        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delPeconomia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

        2016: – 20.000.000;

        2017: – 20.000.000;

        2018: – 20.000.000.