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Proposta di modifica n. 5.6 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 21/10/13

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance).

  1. Al fine di concentrare l'attività della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sui compiti di trasparenza o di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, sono trasferite all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui, all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le funzioni della predetta Commissione in materia di misurazione e valutazione della performance di cui agli articoli 7, 10, 12, 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni della predetta Commissione in materia di qualità dei servizi pubblici.
  2. Il collegio di indirizzo e controllo di cui all'articolo 46, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da due componenti, anche estranei alla pubblica amministrazione, esperti in tema di servizi pubblici, management, misurazione e valutazione della produttività ovvero della performance organizzativa e la valorizzazione del merito maturato dal personale. L'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con regolamento, organizza la propria attività distinguendo l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo da quello relativo alla contrattazione.
  3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione A.N.A.C.;
  4. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'Autorità A.N.A.C. è organo collegiale composto dal Presidente e due componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, e per lo sviluppo di idonee condizioni di trasparenza della pubblica amministrazione.
  Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica».
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»
  6. L'ANAC può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità.