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Proposta di modifica n. 1.113 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 69, aggiungere infine il seguente:

            «69-bis. L'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è sostituto con il seguente:

        «Art. 117-bis. (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti) – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate.

        2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

        3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

        4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».