Proposta di modifica n. 1.128 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti: «in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, »;

        b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;

        c) dopo le parole: «40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;

        d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza».

        Conseguentemente, dopo il comma 83 inserire il seguente:

        «83-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni alle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».