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Proposta di modifica n. 1.132 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

        «86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

        86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al precedente comma. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.

        86-quater. All'integrazione dello sgravio dì cui al comma 6-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 201420 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'lNPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.

        86-quinquies. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma 86-bis non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo i, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        86-sexies. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrate del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio. L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.

        86-septies. L'agevolazione di cui al comma rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 deIl'UE.

        La copertura è individuata a valere sulle risorse dei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 delle Regioni ''meno sviluppate'' e ''in transizione''».