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Proposta di modifica n. 1.134 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

        «86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651/2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.

        86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazioni della misura di cui al comma precedente.

        86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 86-bis si provvede mediante utilizzo delle, risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima dì 300 milioni di euro per l'anno 2016.

        86-quinquies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

        La copertura è individuata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione, che nella dotazione prevista dalla Tabella E allegata al Disegno di legge presenta adeguata disponibilità».