Proposta di modifica n. 1.144 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 88, aggiungere il seguente:

        «88-bis. Dal 1º gennaio 2016 al31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 43-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà. 43-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ''Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE''».

        Conseguentemente, al comma 994, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».