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Proposta di modifica n. 1.162 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.
  • status: Respinto

testo emendamento del 22/12/15

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Sostituire i commi da 98 a 108 con i seguenti:

        «98. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016,20177,2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (20 14/C 249/01).

        99. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

        100. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo ''Imprese e Competitività 2014/2020'' e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei –citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa».