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Proposta di modifica n. 1.80 al ddl C.676 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 24/04/13

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per l'anno 2013 gli enti locali effettuano i pagamenti dei debiti di cui al comma 1 entro sessanta giorni dall'approvazione dei decreti di cui al presente comma e per l'anno 2014 entro il 31 gennaio 2014. In caso di accertato inadempimento entro tali termini degli obblighi di pagamento per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, ovvero entro quello indicato al successivo comma 14 per almeno il 90 per cento delle anticipazioni erogate, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, anche su segnalazione del collegio dei revisori, irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino, anche su segnalazione del collegio dei revisori, che gli enti locali non abbiano richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2, ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi, le stesse irrogano una sanzione pecuniaria pari a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, per i responsabili dei servizi interessati, il Segretario generale e il responsabile del servizio bilancio e finanze. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.