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Proposta di modifica n. 1.765 al ddl S.2111-B in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 22/12/15

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Dopo il comma 899 aggiungere il seguente:

        «899-bis. a) ai commi 898 e 899, sostituire le parole: ''euro tremila'' con le seguenti: ''euro seimila'';

            b) dopo il comma 899-bis, inserire i seguenti:

        ''899-ter. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi ,appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;

        899-quater. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento. dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono''».