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Proposta di modifica n. 11.47 al ddl C.1682 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 21/10/13

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP).
  1. In attuazione dell'articolo 17 della direttiva 2008/98/Ce e dell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 29, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per la pubblica amministrazione e semplificazione, sentite le Associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio Economico e Sociale per le Politiche Ambientali (CESPA), con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento di un sistema integrato di tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP), che:
   non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della pubblica amministrazione;
   può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve, altresì, essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
   le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
   le categorie di imprese, incluse quelle agricole ed artigiane, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
   la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
   la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
   le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
   il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
   le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.

  3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente norma e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma:
   le parole «il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ovunque ricorrenti, sono sostituite con le parole «Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti pericolosi (STRIP)»;
   sono abrogate le seguenti disposizioni:
    il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e s.m.i., il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e s.m.i. ed il decreto 20 marzo 2013;
    l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e s.m.i.;
    gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 e s.m.i., fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
  6. Si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, anche tenuto conto delle risultanze del procedimento penale avviato presso la Procura di Napoli e senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle previsioni in materia di SISTRI citate».