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Proposta di modifica n. 1.54 al ddl C.3481 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 07/01/16

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «7-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa».