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Proposta di modifica n. 1.20 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato dalla media dell'importo dei fondi per la incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del triennio 2011-2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.