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Proposta di modifica n. 1.69 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. In attesa di una specifica definizione della materia, alle figure tecniche certificate dalle scuole di cui all'articolo 5 della legge 21 marzo 2001, n. 74 che detengono e svolgono, oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della legge 21 marzo 2001, n. 74 e dall'articolo 80, comma 39 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, funzioni di coordinamento e direzione tecnico-operativa nelle attività di soccorso svolte nell'ambiente ostile ed impervio del territorio nazionale, ivi incluse quelle dei servizi di elisoccorso del Servizio sanitario nazionale, nei quali viene utilizzato in servizio attivo il personale previsto dall'articolo 4, comma 5 della legge del 21 marzo 2001, n. 74, si applica, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina prevista per i rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa personale ai sensi dell'articolo 409, primo comma, punto 3) del Codice di procedura civile.