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Proposta di modifica n. 1.76 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di favorire il processo di stabilizzazione del personale precario e per promuovere il definitivo prosciugamento del bacino del precariato storico presso le pubbliche amministrazioni negli enti locali territoriali delle regioni a Statuto speciale, i termini e le condizioni di cui all'articolo 4, comma 9-bis, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificati dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2018 le deroghe previste nei periodi quinto, sesto e settimo, così come introdotti dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  10-ter. Con onere finanziario a carico dei rispettivi bilanci o a valere su risorse regionali, gli enti di cui al comma 10-bis possono stabilizzare il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del personale di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  10-quater. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al comma 10-bis, le regioni e gli enti territoriali di cui al medesimo comma 10-bis, possono promuovere la costituzione di un'Agenzia del Lavoro, di seguito Agenzia, nella forma di Società consortile per la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato. Per le funzioni amministrative e direzionali dell'Agenzia potrà essere utilizzato, per il periodo necessario, personale in atto dipendente dalla regione.
  10-quinquies. L'Agenzia, secondo modalità, criteri e procedure da stabilirsi con legge regionale, da approvarsi inderogabilmente entro il 30 luglio 2016, destinerà il personale di cui al comma 10-bis, prioritariamente presso ciascuno dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 10-bis nel quale prestava la propria attività lavorativa, nel rispetto della categoria di inquadramento e dei profili professionali posseduti all'atto dell'assunzione presso l'Agenzia e, successivamente, presso gli uffici della regione e gli uffici periferici dello Stato che ne facciano richiesta.
  10-sexies. Ove, nei termini di cui al comma 10-quinquies, la regione non dovesse dotarsi della legge regionale che definisca modalità, criteri e procedure per la stabilizzazione e collocazione del personale di cui al comma 10-bis, restano immutate le proroghe e le deroghe previste dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.