Proposta di modifica n. 1.104 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a dieci.»;
   b) al comma 3, le parole da: «non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo», fino a: «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014»;