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Articolo aggiuntivo n. 1.010 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  2. Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 e limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, qualora la durata della NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sia inferiore alla durata ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma 1 di tale articolo relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione, ad eccezione di prestazioni di mini-ASpI e di NASpI, fruite negli ultimi quattro anni, la durata della NASpI viene incrementata di un mese. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 4 mesi e l'incremento di cui al primo periodo non dà luogo ad accredito della contribuzione figurativa.
  3. All'onere derivante dal presente comma, si provvede per un importo pari a 65 milioni di euro per l'anno 2016 e a 90 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.