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Articolo aggiuntivo n. 1.07 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Approvato (Id. em. 1.06, 1.013, 1.014)

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. L'intervento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è prorogato per l'anno 2016 nel limite di 50 milioni di euro. A tal fine, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale relativo ai contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, è aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il rifinanziamento di cui al primo periodo fa riferimento ad accordi e relative istanze rispettivamente stipulati e presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

nuova formulazione del 04/02/16

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. 1. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale, è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.