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Proposta di modifica n. 2.4 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. A decorrere dal 1o luglio 2016 tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intendono effettuati con modalità telematiche, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; limitatamente ai ricorsi depositati prima della stessa data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136, comma 2, del codice del processo amministrativo, e agli articoli da 1 a 7 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  2-ter. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e al Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2-quater. Le disposizioni degli articoli 16-sexies, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche nei procedimenti dinanzi agli organi della giustizia amministrativa a decorrere dal 1o luglio 2016.
  2-quinquies. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 possono essere altresì dettate norme integrative e di coordinamento necessarie ad assicurare l'applicazione delle disposizioni processuali con le modalità proprie del processo amministrativo telematico.