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Proposta di modifica n. 2.10 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato (Id. em. 2.7, 2.1)

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del Tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018. Il termine indicato dal comma 13 articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata nel periodo precedente Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: amministrativa.

nuova formulazione del 02/02/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.