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Proposta di modifica n. 2.7 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Approvato (Id. em. 2.1, 2.10)

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari, Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del Tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31/12/2018. Per l'effetto, il termine indicato dal comma 13 del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al comma precedente.

nuova formulazione del 02/02/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle Sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari del tribunale di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dall'articolo 10, comma 13, del citato decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.