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Proposta di modifica n. 4.39 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.