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Proposta di modifica n. 4.43 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, dopo il comma 715, aggiungere il seguente comma:
  «715-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. In tal caso gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011».