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Articolo aggiuntivo n. 4.01 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano al diritto dell'Unione europea).

  1. Al fine di garantire l'adeguatezza dell'ordinamento giuridico italiano alle norme dei Trattati dell'Unione europea e al relativo diritto derivato:
   a) all'articolo 34 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, dopo le parole: «negozio od opificio,» sono inserite le seguenti: «qualora in numero superiore a sei»;
    2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, in luogo del preventivo avviso di trasporto è data comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. L'attestazione dell'avvenuta comunicazione deve accompagnare le relative armi o parti d'arma.»;
   b) all'articolo 11, comma 5, lettera a), della legge 21 dicembre 1999, n. 526, le parole: «dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi» sono sostituite dalle seguenti: «dal Banco nazionale di prova».