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Articolo aggiuntivo n. 4.09 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Approvato

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

  All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «4-bis. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni relativi al traffico telematico, detenuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché successivamente, dagli operatori dei servizi di telecomunicazione secondo le prescrizioni e i limiti di cui all'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dalle predette disposizioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»;
   2) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   3) al comma 3 le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2017».

nuova formulazione del 04/02/16

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

  All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) il comma 1 è sostituito dal seguente. «4-bis. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.»;
   2) al comma 2 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   3) al comma 3 le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2017».