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Articolo aggiuntivo n. 6.01 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Alla lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 è aggiunto in fine il seguente periodo: «. Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia elettrica sia a servizio di un'attività socio-sanitaria e/o socio-assistenziale, il cliente finale può essere costituito anche da più soggetti giuridici, purché siano tutti operanti nel medesimo complesso immobiliare in cui è installato l'impianto e a condizione che l'attività di ciascun soggetto giuridico sia finalizzata all'erogazione di un unico servizio complessivo.»