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Proposta di modifica n. 10.54 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2015, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai fini dell'Irpef e dell'IMU, della Tasi e della Tari, agli immobili non esentati a decorrere dal 2016, sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe dei tributi adottate dai comuni entro il 31 agosto 2015, per le quali siano state correttamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Non si applicano sanzioni ed interessi agli eventuali pagamenti di importi dovuti ad integrazione dell'imposta versata per il 2015, se effettuati entro il 16 giugno 2016.