Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 10.207 al ddl C.3513 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 25/01/16

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex Obiettivo 1, nonché in considerazione delle interpretazioni difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.