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Articolo aggiuntivo n. 9.0.1 al ddl S.1107 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 22/10/13

RITIRATO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

        1. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

        ''1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso uni azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 185, qualora la partecipazione acquisita dia diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie, di amministratori che abbiano poteri tali da esercitare un'influenza dominante sulla gestione sociale.

        1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

        1-quater. Lo statuto delle società può prevedere che la soglia, di cui al comma l, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento.

        1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario''».