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Articolo aggiuntivo n. 6.01 ai ddl C.259 , C.262 , C.1312 , C.1324 , C.1581 , C.1769 , C.1902 , C.2155 in riferimento all'articolo 6.

testo emendamento del 27/01/16

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali).

  1. Per i reati di lesioni di cui all'articolo 590 e seguenti del codice penale, di omicidio colposo di cui all'articolo 589 e seguenti del codice penale, e per ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria si procede mediante giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale.
  2. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.