Articolo aggiuntivo n. 6.01
ai ddl C.259 , C.262 , C.1312 , C.1324 , C.1581 , C.1769 , C.1902 , C.2155 in riferimento all'articolo 6.
presentato il 27/01/2016 in Assemblea della Camera da Benedetto FUCCI (Misto) e altri e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 27/01/16
Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni processuali penali).
1. Per i reati di lesioni di cui all'articolo 590 e seguenti del codice penale, di omicidio colposo di cui all'articolo 589 e seguenti del codice penale, e per ogni altra ipotesi criminosa collegata a responsabilità professionale medico-sanitaria si procede mediante giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438 e seguenti del codice di procedura penale.
2. Nel caso di responsabilità civile derivante da colpa professionale medico-sanitaria, l'assicuratore del professionista può essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.