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Proposta di modifica n. 8.19 al ddl S.2085 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 27/01/16

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Al comma 1, capoverso «Art. 138», apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «non patrimoniale,» con la seguente: «biologico»;

        b) al comma 2, lettera e), sostituire le parole da «al fine di» a «integrità fisica» con le seguenti: «al fine di considerare ogni ulteriore componente di danno non patrimoniale allegata e provata, inclusa quella derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona»;

        c) al comma 3, dopo le parole: «obiettivamente accertati» inserire le seguenti: «ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità»;

        d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Quando sussista un danno biologico, l'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento di ogni danno non patrimoniale, incluso quello derivante dalla lesione di ogni diritto primario o costituzionalmente protetto della persona.».