presentato il 27/01/2016 in X Industria, commercio, turismo del Senato da Nunziante CONSIGLIO (Lega)
status: Respinto
testo emendamento del 27/01/16
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, premettere il seguente:
«01. Al comma 1, dell'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, l'ultimo periodo è soppresso»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 148, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
''4. L'impresa di assicurazione è tenuta a richiedere le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza e al domicilio delle parti ed alla targa di immatricolazione o ad altro analogo segno distintivo, ai competenti organi di polizia, fermi restando i termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso. Gli organi di polizia trasmettono tempestivamente le informazioni acquisite all'impresa di assicurazione al fine di consentire il rispetto dei termini prescritti.'';
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
''5. In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. In tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 rimangono sospesi dalla data di ricevimento della richiesta di integrazione a quella del ricevimento dei dati o dei documenti integrativi.'';
c) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Fermi restando i termini previsti dal presente articolo, l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno di cui al comma l viene effettuata anche nei confronti del veicolo del responsabile civile al fine di accertare la relazione causale rispetto ai danni per i quali è stata presentata richiesta di risarcimento. I relativi dati sono comunicati alla banca dati sinistri istituita presso l'IVASS di cui all'articolo 135''».