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Articolo premissivo n. 01.2803 al ddl S.2081 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 28/01/16

sharingList();Apportare le seguenti modifiche:

            a) all'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Esclusività delle prerogative del matrimonio)

        1. In applicazione dell'articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale»;

            b) dopo il Capo I inserire il seguente:

«Capo I-bis.

MISURE VOLTE A GARANTIRE L'INTANGIBILITÀ DELLA SOCIETÀ NATURALE FONDATA SUL MATRIMONIO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 29

Art. 10-bis.

(Esclusività della famiglia)

        1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.

        2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10-ter.

(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione)

        1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.

        2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quater.

(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre)

        1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.

        2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono punti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10000 euro.

Art. 10-quinquies

(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender)

        1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.

        2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme transitorie)

        1. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione».